Statuto

Registrato ad Aosta il 18/04/2003 n. 864 S.I.

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

(Costituzione)

L’ “Associazione Sport per Tutti” (ASperT), costituita è un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, con finalità esclusive di solidarietà.

L’associazione ha sede legale in Courmayeur (AO), Viale Monte Bianco nÁ19 c/o Centro servizi elaborazione dati contabili Sibona - Pari & C. s.n.c., ed ha durata illimitata.

I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici. Essa proclama la propria indipendenza nei confronti dei partiti e delle organizzazioni politiche; essa ripudia ogni discriminazione basata sulla razza, sul sesso, sulla religione.

(Scopo)

L’associazione sostiene la crescita equilibrata dell’individuo attraverso la funzione formativa ed educativa della pratica sportiva nonché il contatto con la natura. Essa considera l’acquisizione del più ampio bagaglio motorio in età giovanile quale strumento importante per favorire la realizzazione della persona nello sport e nella vita.

L’associazione intende perciò offrire pari opportunità di confronto multilaterale con la pratica sportiva, a beneficio delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con preferenza per quelle in età giovanile.

(Carattere gratuito delle prestazioni)

L’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci e dei volontari.

L’attività di volontariato è prestata senza scopo di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; essa non può essere retribuita in alcun modo, diretto o indiretto, nemmeno dal beneficiario. Possono tuttavia essere rimborsate ai soci e ai volontari le spese documentate effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo e tenuto conto delle disponibilità dell’associazione.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, per i periodi e nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività associative ovvero per qualificare o specializzare l’attività svolta. La qualità di volontario o di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Le cariche e le funzioni associative sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

Le prestazioni dell’associazione sono rese a titolo gratuito ai soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, salva la contribuzione dei beneficiari stessi alle spese sostenute. L’associazione può svolgere le proprie attività anche a favore di persone non svantaggiate, secondo corrispettivi differenziati, purché in misura non prevalente ed al fine esclusivo di ridurre gli oneri dell’attività istituzionale e delle prestazioni rese a titolo gratuito.

PARTE II - ATTIVITA’ ASSOCIATIVE

(Attività)

L’associazione, in coerenza con gli scopi previsti dal presente statuto, esercita una o più delle seguenti attività:

  • collaborazione e sostegno tecnico-operativo ad enti che si occupano o necessitano di assistenza a giovani disagiati;
  • organizzazione e gestione di attività motorie, sportive, escursionistiche, ludiche e, in generale, di ogni attività di reinserimento sociale e formazione dei giovani attraverso la pratica sportiva e la vita all’aria aperta;
  • realizzazione di studi, ricerche, sperimentazioni pedagogiche, educative, didattiche e formative nel campo dello sport e della motricità;
  • organizzazione di convegni, congressi, seminari, conferenze e corsi d’aggiornamento;
  • raccolta di materiale documentario, bibliografico e scientifico utile agli operatori del settore pedagogico-educativo, nel campo delle attività motorie e sportive;
  • diffusione di pubblicazioni e realizzazione di iniziative editoriali, anche con mezzi informatici o telematici;
  • formazione, assistenza e consulenza dei soci e di persone qualificate nelle discipline attinenti le attività motorie, sportive ovvero educative, al fine di migliorarne la preparazione professionale ed agevolarne l’attività, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio;
  • finanziamento di borse di studio per promuovere ricerche su temi specifici, attinenti l’aspetto formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva;
  • promozione, organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica e agonistica in via diretta o attraverso la costituzione di apposite polisportive, con affiliazione alle federazioni sportive.

L’associazione può svolgere ogni altra attività finalizzata al conseguimento dei propri fini statutari, comprese le attività accessorie o strumentali a quelle indicate al paragrafo REF _Ref33725486 \r \h \* MERGEFORMAT 1, nonché le attività commerciali e produttive marginali necessarie al finanziamento dell’attività istituzionale.

Nell’esercizio delle proprie attività, l’associazione può stabilire rapporti di collaborazione con ogni soggetto, persona fisica, ente o istituzione, pubblico o privato, anche internazionale, avente finalità od oggetto sociale compatibili con quelli indicati dal presente statuto.

(Ecole du Sport)

Per il perseguimento dei propri scopi e l’esercizio delle attività previste dal presente statuto, l’associazione costituisce e gestisce la “Ecole du Sport” (Scuola dello Sport) di Courmayeur. Le attività associative sono svolte, di preferenza, attraverso la Scuola.

Il presidente dell’associazione è presidente della Scuola. Su proposta del presidente, il consiglio direttivo può nominare un direttore tecnico della Scuola, stabilendone i compiti e la durata.

L’organizzazione e l’attività della Scuola sono disciplinate con Regolamento approvato all’unanimità dal consiglio direttivo dell’associazione.

Su delibera unanime del consiglio direttivo possono essere aperte succursali della Scuola presso altre località in cui operano soci o volontari dell’associazione.

PARTE III - VOLONTARI E SOCI

(Requisiti e procedura di iscrizione nel registro dei volontari)

Le persone fisiche che abbiano frequentato con esito positivo i corsi di formazione organizzati dall’associazione, comprensivi di un’esperienza di carattere pratico, possono presentare domanda di iscrizione nel registro dei volontari dell’associazione. Alla domanda è allegato un breve curriculum ed una sintetica illustrazione degli impegni che si intendono assumere.

Possono essere iscritti come “istruttori” i soggetti di comprovata qualificazione nelle discipline sportive o nelle materie dell’educazione fisica e delle scienze motorie. I soggetti privi di competenze specifiche sono iscritti come “accompagnatori”.

Ai fini dell’iscrizione, il consiglio direttivo valuta l’impegno prestato dal candidato durante i corsi e le esperienze pratiche, verifica l’insussistenza di cause di sospensione e di esclusione ed accerta il possesso di mezzi tecnici e morali adeguati al corretto svolgimento dell’attività di volontariato, con particolare riferimento al contatto con soggetti con difficoltà motorie o relazionali.

Il consiglio direttivo riferisce annualmente all’assemblea sulle decisioni adottate in relazione alle domande di iscrizione nel registro dei volontari.

(Requisiti e procedura di ammissione a socio)

I volontari che abbiano svolto due anni continuativi di servizio attivo nell’associazione possono presentare domanda di ammissione a socio. Alla domanda è allegata una breve relazione dell’attività svolta e sugli impegni che si intendono assumere.

Ai fini dell’ammissione, il consiglio direttivo valuta l’impegno prestato dall’aspirante socio durante l’attività di volontariato, verifica l’insussistenza di cause di sospensione e di esclusione ed accerta il possesso di mezzi tecnici e morali adeguati al corretto svolgimento dell’attività associativa, con particolare riferimento al contatto con soggetti con difficoltà motorie o relazionali.

Il consiglio direttivo riferisce annualmente all’assemblea sulle decisioni adottate in materia di ammissione a socio.

(Nomina di soci onorari)

Il consiglio direttivo può deliberare la nomina di socio onorario a persone che si sono particolarmente distinte per uno dei seguenti motivi:

  • collaborazione attiva ed assidua negli anni, come socio o volontario dell’associazione;
  • erogazioni liberali di notevole entità;
  • meriti nella pratica sportiva, in campo sociale, nella formazione o nella tutela della persona;
  • situazioni di particolare rilevanza nel perseguimento di scopi analoghi a quelli sostenuti dall’associazione.

(Cause di sospensione e di esclusione)

I soci e i volontari possono essere sospesi dalle attività dell’associazione nei seguenti casi:

  • avvio di un procedimento penale per reati che, a giudizio del consiglio direttivo, possano pregiudicare l’immagine dell’associazione e il regolare svolgimento dell’attività nei confronti dei beneficiari;
  • mancato pagamento della quota annuale;
  • omessa frequenza dei corsi di formazione previsti dal consiglio direttivo;
  • altri inadempimenti di carattere temporaneo al presente statuto;
  • verificarsi di una causa di esclusione, fino alla relativa deliberazione assembleare.

Costituiscono cause di esclusione dall’associazione:

  • la condanna definitiva per i reati che hanno dato luogo a sospensione;
  • il mancato pagamento della quota annuale entro il termine assegnato;
  • la mancata partecipazione, per un periodo prolungato, alle attività e alla vita dell’associazione;
  • l’esercizio di attività o il rilascio di dichiarazioni incompatibili con lo spirito dell’associazione;
  • l’esercizio di azioni legali nei confronti dell’associazione;
  • altri inadempimenti di particolare gravità.

Si applica l’ REF _Ref35060436 \r \h \* MERGEFORMAT Articolo 11, paragrafo 2.

(Diritti ed obblighi dei soci e dei volontari)

I soci e i volontari hanno il diritto di partecipare alle attività associative, di intervenire alle assemblee nei casi e con le modalità previste dal presente statuto, di prendere visione del libro dei soci e del registro dei volontari nonché dei verbali delle assemblee, di presentare proposte e relazioni al consiglio direttivo.

Essi hanno l’obbligo di osservare la legge e lo statuto, di partecipare con assiduità all’attività di volontariato e di uniformarsi alle indicazioni del consiglio direttivo, secondo principi di lealtà e correttezza.

E’ vietato l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature dell’associazione al di fuori delle attività previste dal presente statuto.

Ai soci e ai volontari non è consentito rilasciare dichiarazioni pubbliche sulle attività dell’associazione senza averne preventivamente informato il presidente.

(Recesso)

I soci possono liberamente recedere dall’associazione, mediante comunicazione scritta. I volontari possono chiedere la cancellazione dal registro dei volontari, mediante richiesta scritta.

Non è ammessa la restituzione della quota associativa o di quanto versato per l’esercizio delle attività di volontariato.

E’ fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti all’associazione dall’inadempienza a particolari impegni assunti dal socio o dal volontario.

(Quota associativa)

I volontari, i soci ordinari e i soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura determinata annualmente dal consiglio direttivo per ciascuna categoria.

Il versamento, in qualunque giorno effettuato, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota.

(Assicurazione)

L’associazione assicura i volontari e i soci che prestano l’attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Possono essere utilizzati, nel rispetto delle norme in materia, meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive.

PARTE IV - ORGANIZZAZIONE

(Organi dell’associazione)

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea dei soci;
  • il presidente;
  • il segretario;
  • il consiglio direttivo;
  • il collegio dei revisori dei conti.

(Assemblea dei soci)

L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio e della relazione del consiglio direttivo nonché per l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno. Essa è altresì convocata qualora se ne ravvisi la necessità ovvero ne facciano motivata richiesta due membri del consiglio direttivo o un decimo dei soci.

L’assemblea è convocata dal presidente, con almeno 15 giorni di preavviso, mediante comunicazione ai soci, anche con utilizzo di strumenti informatici o telematici. Nel caso di richiesta dei soci o dei membri del consiglio direttivo, il presidente provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Sono attribuiti alla competenza dell’assemblea:

  • l’approvazione del bilancio e della relazione del consiglio direttivo sull’andamento tecnico, morale e finanziario dell’associazione;
  • l’elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
  • l’approvazione delle modifiche statutarie;
  • l’approvazione dei regolamenti sottoposti dal consiglio direttivo;
  • ogni altra deliberazione prevista dalla legge o dal presente statuto.

(Costituzione e deliberazioni dell’assemblea)

All’assemblea partecipano i soci in regola con il pagamento della quote associativa. Il presidente presiede l’assemblea e ne regola i lavori.

Ciascun socio ordinario e ciascun socio onorario ha un voto. Ai soci fondatori spettano due voti. I volontari hanno diritto di assistere senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’assemblea delibera con la maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Con regolamento del consiglio direttivo sono stabilite le modalità di svolgimento dell’assemblea, le procedure elettorali e il numero massimo di deleghe conferibili a ciascun socio.

(Modifiche statutarie)

Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto sono deliberate a maggioranza con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione in tutto o in parte del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Non possono essere modificati gli scopi dell’associazione previsti dal presente statuto.

(Presidente)

Il presidente:

  • ha la rappresentanza legale dell’associazione;
  • convoca, presiede e coordina l’attività del consiglio direttivo;
  • in caso di necessità e d’urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  • In caso di assenza o impedimento temporaneo, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

(Segretario)

Il segretario coadiuva il presidente nell’esercizio delle attività amministrative. In particolare, gli sono attribuiti i seguenti compiti:

  • tenuta e aggiornamento del libro dei soci e del registro dei volontari, nonché dei registri delle riunioni del consiglio, dell’assemblea, del collegio dei revisori dei conti;
  • disbrigo della corrispondenza;
  • predisposizione degli schemi di bilancio;
  • tenuta della cassa associativa e della documentazione contabile, con particolare riferimento alle somme erogate all’associazione e all’elenco nominativo dei relativi eroganti;
  • direzione del personale.

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione. Si compone di cinque membri, eletti dall’assemblea dei soci tra i propri componenti, e resta in carica fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della nomina.

Il consiglio nomina al suo interno il presidente, il vice presidente e il segretario. La rappresentanza legale dell’associazione può essere delegata, per determinati atti o per specifiche competenze, a singoli membri del consiglio.

Il consiglio si riunisce almeno due volte l’anno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di almeno tre membri; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nell’esercizio delle proprie competenze il consiglio direttivo:

  • fissa le direttive per il perseguimento degli scopi statutari, stabilisce modalità e responsabilità d’esecuzione, vigila sull’osservanza dello statuto;
  • delibera sull’utilizzo delle risorse patrimoniali;
  • determina i criteri di priorità degli interventi a favore dei beneficiari;
  • stabilisce le quote associative, i limiti al rimborso delle spese, la misura della contribuzione eventualmente richiesta ai beneficiari;
  • formula i regolamenti interni e le modifiche statutarie da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;
  • emana i provvedimenti riguardanti il personale;
  • conferisce e revoca procure;
  • delibera la costituzione di strutture collegate all’associazione, la cui realizzazione sia necessaria per il perseguimento dei fini associativi;
  • predispone i documenti di bilancio e la relazione sull’andamento tecnico, morale e finanziario dell’associazione;
  • delibera sulle domande di ammissione dei soci e di iscrizione dei volontari;
  • dà esecuzione alle delibere dell’assemblea;
  • decide sulle questioni poste dal presidente nei limiti dello statuto e dei regolamenti dell’associazione.

(Sostituzione del consiglio direttivo)

In caso di dimissioni o cessazione di un membro del consiglio direttivo, subentra il primo tra i non eletti all’ultima elezione. I consiglieri subentranti scadono insieme agli altri.

Il consiglio direttivo decade nei seguenti casi:

  • mancata approvazione del bilancio o della relazione del consiglio direttivo da parte dell’assemblea;
  • dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
  • sostituzione di tre membri, anche in tempi successivi, nel corso dello stesso mandato.

In caso di scadenza del mandato o decadenza, il consiglio resta in carica fino alla prima assemblea.

(Collegio dei revisori dei conti)

L’assemblea nomina il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra non soci, e resta in carica fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della nomina.

I revisori dei conti vigilano sull’amministrazione dell’associazione, esaminano il bilancio almeno trenta giorni prima dell’assemblea di approvazione e vi allegano la propria relazione.

In caso di rinuncia, cessazione o impedimento di un revisore effettivo, subentra il supplente più anziano, fino alla prima assemblea in cui si provvede a reintegrare il collegio. Nel caso in cui il collegio si riduca a meno di tre membri, è convocata l’assemblea per la reintegrazione dei componenti.

PARTE V - RISORSE ECONOMICHE

(Risorse economiche e patrimonio)

L’associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento da:

  • contributi dei soci e dei volontari;
  • ogni forma di contribuzione o erogazione liberale di persone fisiche o giuridiche e di ogni ente pubblico o privato anche a carattere internazionale;
  • rimborsi derivanti dalle convenzioni previste dalla legge;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ovvero dalla contribuzione dei beneficiari alle spese relative alle prestazioni ricevute, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
  • ogni altra plusvalenza o sopravvenienza attiva.

Le risorse indicate al paragrafo precedente sono acquisite al patrimonio dell’associazione. Fanno inoltre parte del patrimonio i beni mobili, mobili registrati e immobili, nonché i beni immateriali e i diritti acquistati a titolo gratuito od oneroso nell’ambito delle finalità istituzionali dell’associazione.

Le disponibilità finanziarie sono depositate presso la banca indicata dal consiglio direttivo, su conto intestato all’associazione a firma disgiunta del presidente e del segretario.

(Bilancio)

L’assemblea approva, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio relativo all’anno solare precedente, con le modalità previste all’ REF _Ref34829872 \r \h \* MERGEFORMAT Articolo 16.

Almeno 15 giorni prima dell’assemblea, sono messi a disposizione dei soci il progetto di bilancio, la relazione del consiglio direttivo e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

(Scioglimento e liquidazione)

L’associazione si scioglie per deliberazione assembleare, per impossibilità di funzionamento o qualora venga a mancare la pluralità dei soci.

In caso di scioglimento, i beni residui dopo la chiusura della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo gli accordi dei soci o, in mancanza, secondo le disposizioni di legge.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

(Disposizioni transitorie)

In sede di costituzione dell’associazione, il primo consiglio direttivo è nominato nell’atto costitutivo e dura in carica cinque anni. In deroga all’ REF _Ref34829909 \r \h \* MERGEFORMAT Articolo 21, nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri il consiglio è integrato per cooptazione; i consiglieri cooptati acquistano la qualità di soci onorari.

Analogamente il primo Collegio dei revisori dei conti è nominato nell’atto costitutivo e dura in carica cinque anni.